Il disegno di legge n. 1552 al Senato – presentato dal senatore Lucio Malan (Fratelli d’Italia) e sostenuto dal Ministro Lollobrigida – rivede in profondità la storica Legge 157/1992 e prevede tra le altre cose la possibile riapertura della caccia allo stambecco, specie simbolo del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Una lettera della Commissione europea, datata dicembre 2025 e resa pubblica solo a maggio, giudica il testo «in netta e conclamata violazione delle norme europee». LIPU scrive a Mattarella, WWF raccoglie 400.000 firme con la campagna «Stop caccia selvaggia».
Una lettera della Commissione europea che boccia il testo. 400.000 firme di cittadine e cittadini italiani depositate in Parlamento. 55 associazioni ambientaliste, di protezione animale e civiche che chiedono ai parlamentari di fermarsi. Una richiesta di intervento al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La prospettiva di rimettere nel mirino una specie simbolo del recupero della biodiversità alpina come lo stambecco. Un anno e mezzo di iter parlamentare interrotto da sedute fiume e accelerazioni forzate. Il DDL n. 1552 del Senato della XIX legislatura – di iniziativa del senatore Lucio Malan (Fratelli d’Italia) e sostenuto dal Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida – punta a «riformare» la storica Legge 157 del 1992 sulla caccia. E non è ancora legge.

Il quadro normativo
La Legge 11 febbraio 1992 n. 157 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») è da oltre trent’anni l’asse portante della disciplina italiana sulla caccia. Il principio fondante è netto: la fauna selvatica è «patrimonio indisponibile dello Stato», tutelato dalla legge nell’interesse della comunità nazionale e internazionale. La caccia è ammessa solo come attività regolamentata, con limiti precisi su tempi, modi, specie, luoghi.
Il DDL Caccia n. 1552 del Senato – oggetto «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» – rivede in profondità questo impianto. Tra le modifiche più discusse: l’ampliamento dei tipi di armi consentite (fucili a canna rigata, archi, falchi), l’introduzione di mirini ottici e visori notturni, la liberalizzazione dell’uso dei richiami vivi, l’estensione del calendario venatorio anche fuori stagione, l’indebolimento del parere scientifico obbligatorio di ISPRA, la possibilità di trattenere cinghiali abbattuti come compenso per danni agricoli, la riapertura del dibattito sull’esercizio venatorio in aree precedentemente escluse, e – punto fra i più contestati – la revisione dell’elenco delle specie «particolarmente protette» dell’articolo 2. Sull’estensione della caccia all’interno di aree protette le associazioni ambientaliste hanno parlato di «normalizzazione del bracconaggio».
Lo stambecco, simbolo del recupero possibile
Lo stambecco delle Alpi (Capra ibex) è uno dei casi di studio più noti al mondo di conservazione faunistica riuscita. A fine Ottocento la specie era ridotta a un centinaio di esemplari, sopravvissuti soltanto sui versanti del Gran Paradiso grazie a un decreto del 1856 con cui Vittorio Emanuele II ne vietò la caccia per riservare la zona alla riserva reale. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, istituito nel 1922 attorno a quella popolazione, è oggi la principale eredità ambientale di quella scelta. Dagli esemplari del Gran Paradiso sono partite, nel corso del Novecento, le reintroduzioni che hanno ricolonizzato tutto l’arco alpino, dal Mercantour francese alle Alpi austriache e slovene. Oggi gli stambecchi alpini sono oltre 50.000 esemplari, in larga parte discendenti diretti di quei pochi sopravvissuti italiani.
La Legge 157/1992 protegge lo stambecco in modo rigoroso: l’articolo 2 lo include tra le specie «particolarmente protette», con divieto assoluto di prelievo venatorio. Il 13 maggio 2026 le commissioni congiunte Ambiente e Agricoltura del Senato hanno approvato gli emendamenti che modificano quell’elenco: stambecco, oca selvatica e piccione di città vengono inseriti tra le specie potenzialmente cacciabili, mentre il lupo – tutelato in Italia dal 1971 – perde lo status di specie «particolarmente protetta».
Per le associazioni ambientaliste, e per le direzioni dei parchi alpini, si tratta di una possibilità inaccettabile: significherebbe cancellare con un tratto di penna il risultato di centocinquant’anni di tutela, e mettere a rischio l’unica specie selvatica europea ricostituita interamente a partire dal patrimonio genetico italiano.
L’ente Parco Nazionale del Gran Paradiso ha precisato che, indipendentemente dall’esito del DDL, all’interno dei confini dell’area protetta resta in vigore il divieto assoluto di caccia. Dal punto di vista scientifico, i biologi del parco hanno richiamato due caratteristiche della specie che la rendono particolarmente fragile a qualunque pressione venatoria: la bassa variabilità genetica (effetto del «collo di bottiglia» di fine Ottocento) e la maturità sessuale tardiva, che rende lenta la ricostituzione della popolazione in caso di prelievo.
La lettera della Commissione europea
Il 6 maggio 2026 una nota di LIPU-BirdLife Italia ha portato all’attenzione pubblica un documento riservato: una lettera della Commissione europea, datata dicembre 2025, che giudica il testo del DDL 1552 «in netta e conclamata violazione delle norme europee».
Per LIPU si tratta di un fatto grave: il governo italiano avrebbe ricevuto il rilievo formale di Bruxelles cinque mesi prima e non avrebbe trasmesso il documento al Parlamento. Le norme europee richiamate sono in particolare la Direttiva 2009/147/CE («Uccelli») e la Direttiva 92/43/CEE («Habitat»), che tutelano le specie selvatiche e gli habitat su scala continentale, imponendo a tutti gli Stati membri vincoli stringenti sull’esercizio venatorio.
Il 13 maggio 2026 LIPU ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo di sospendere l’esame parlamentare in attesa di chiarimenti con le istituzioni comunitarie. Il rischio segnalato è duplice: violazione del diritto europeo e successiva apertura di una procedura di infrazione, con costi giuridici ed economici per lo Stato italiano.
55 associazioni, 400.000 firme
Il fronte contrario al DDL 1552 si è progressivamente allargato nel corso del 2025-2026. Le tappe principali, secondo i comunicati ufficiali pubblicati sul sito di WWF Italia:
- Maggio 2025: il WWF Italia lancia la petizione «Stop caccia selvaggia», definendo il provvedimento «DDL Ammazza-Natura»;
- Giugno 2025: 46 sigle (associazioni ambientaliste, animaliste, civiche) firmano un appello congiunto contro il DDL appena presentato al Senato;
- Settembre 2025: il fronte sale a 55 associazioni e si rivolge direttamente ai parlamentari. Si denunciano «sedute fiume» della commissione, ritenute funzionali ad accelerare l’approvazione senza adeguato dibattito;
- 25 febbraio 2026: 400.000 firme della petizione vengono consegnate in Parlamento, con la richiesta di ritiro del testo;
- 2 aprile 2026: 57 organizzazioni partecipano a un’audizione formale in Senato. LIPU dichiara che la riforma «sterminerà gli animali e causerà pericoli»;
- 6 maggio 2026: viene resa pubblica la lettera della Commissione europea che boccia il DDL;
- 12 maggio 2026: WWF Italia, LIPU, ENPA, LAV e LAC inviano una lettera congiunta al Presidente Sergio Mattarella chiedendo di sospendere l’iter e ritirare il testo;
- 13 maggio 2026: le commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato approvano gli emendamenti che inseriscono stambecco, oca selvatica e piccione fra le specie cacciabili e declassano il lupo.
Tra le associazioni firmatarie figurano, tra le altre: WWF Italia, LIPU-BirdLife Italia, Legambiente, LAV, ENPA, LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia), insieme a decine di realtà territoriali. Il WWF nel suo comunicato di giugno 2025 ha scritto: «Questo disegno di legge non è solo grave ed inaccettabile nei contenuti, ma è anche incompatibile con la volontà della maggioranza degli italiani». Nella lettera congiunta a Mattarella del 12 maggio 2026, le cinque sigle hanno chiarito la posta in gioco: «Andare avanti a tappe forzate significa assumersi la responsabilità di approvare una legge sapendo che viola il diritto europeo e che espone l’Italia a procedure di infrazione con conseguenti sanzioni che tutti gli italiani saranno costretti a pagare».
La dimensione locale: i Colli Euganei e gli ungulati

In Veneto la riforma intercetta una discussione già in corso sulla gestione degli ungulati e dei grandi mammiferi. EcoMagazine ne ha scritto recentemente nell’inchiesta sui Colli Euganei: venticinque anni di campagne di abbattimento del cinghiale – specie alloctona introdotta artificialmente proprio dalla filiera venatoria negli anni Settanta – non hanno ridotto la popolazione, e contemporaneamente il lupo – specie autoctona, protetta dalle direttive europee – è stato bersaglio di proiettili di gomma, scambiato per cane vagante.
Le associazioni ambientaliste del territorio hanno più volte segnalato come l’apertura di aree protette alla caccia sia stata, nel tempo, la strategia preferita di una parte della politica regionale per «risolvere» problemi gestionali. Una strategia che, alla luce dei dati scientifici, non funziona.
Una riforma senza basi scientifiche
A sostenere il DDL 1552 ci sono il governo, la maggioranza parlamentare e le associazioni venatorie nazionali (Federazione Italiana della Caccia, ANUU Migratoristi, Arcicaccia, Enalcaccia, Italcaccia). L’argomento è che la Legge 157/1992 non basterebbe più a contenere l’esplosione delle popolazioni di ungulati – il cinghiale in primis – e a tutelare le attività agricole e la sicurezza alimentare. La possibilità di trattenere il cinghiale abbattuto come compenso del danno agricolo, secondo i proponenti, andrebbe in questa direzione.
I numeri raccontano un’altra storia. In Italia si abbattono ogni anno centinaia di migliaia di cinghiali, eppure la popolazione continua a crescere: la pressione venatoria, da sola, non riduce gli ungulati. È quanto ripetono da anni gli studi dell’ISPRA, l’istituto pubblico cui la legge stessa affida il compito di indirizzare scientificamente la gestione della fauna selvatica. Le proposte alternative sono note: riconoscere il ruolo dei grandi predatori – a partire dal lupo – nel controllo naturale degli ungulati, intervenire sugli ambienti agricoli che attirano i selvatici, vincolare i piani di prelievo al parere scientifico di ISPRA, adottare una gestione adattiva fondata sul monitoraggio.
Il DDL 1552 va nella direzione opposta. Indebolisce il ruolo di ISPRA, declassa il lupo, amplia il calendario venatorio, allarga gli strumenti consentiti, riapre la caccia a specie simbolo della conservazione italiana come lo stambecco. È, di fatto, una risposta politica a un problema gestionale – presentata sotto forma di riforma scientifica.
L’iter parlamentare
Alla data del 24 maggio 2026 il DDL n. 1552 ha concluso l’esame in commissione e dovrebbe approdare nell’aula del Senato nelle settimane successive. Per diventare legge dovrà essere votato in aula, trasmesso alla Camera, eventualmente tornare al Senato per modifiche, e infine essere promulgato dal Presidente della Repubblica.
I tempi restano incerti. Il governo ha mostrato di voler accelerare l’iter – anche con le «sedute fiume» denunciate dalle associazioni – ma la lettera della Commissione europea e l’appello a Mattarella aprono ora un fronte istituzionale aggiuntivo, che potrebbe rallentare il percorso. Speriamo.
EcoMagazine Osservatorio sui conflitti ambientali